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Condizioni generali di contratto
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO COLLABORAZIONE COMMERCIALE HOST – VALTIMORA SRL Versione 1.0 – Giugno 2026 PARTI DEL CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito «CGC» o «Contratto») disciplinano il rapporto di collaborazione commerciale tra: VALTIMORA SRL (di seguito «Valtimora»), con sede legale in Via Bagutta, 13 – 20121 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero REA MI - 2805445, C.F./P.IVA 14761680967, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore; e il soggetto (persona fisica o giuridica) che, accettando le presenti CGC, assume la qualifica di HOST (di seguito «Host»), i cui dati identificativi completi sono riportati nel Modulo di Adesione allegato e nel profilo registrato sulla Piattaforma Valtimora. Valtimora e l'Host sono di seguito congiuntamente denominati «Parti» e singolarmente «Parte». Art. 1 – DEFINIZIONI Ai fini delle presenti CGC si intende per: • «Piattaforma»: il sito web Valtimora.com, l'applicazione mobile e tutti gli strumenti tecnologici connessi, gestiti da Valtimora, attraverso i quali vengono pubblicati, promossi e prenotati i servizi di alloggio corporate. • «Immobile» o «Unità Abitativa»: l'appartamento, il residence, la stanza, il piano o la struttura ricettiva messa a disposizione dall'Host sulla Piattaforma per soggiorni di natura corporate. • «Prenotazione»: la richiesta di soggiorno effettuata da un Cliente Corporate tramite la Piattaforma, confermata da Valtimora per conto dell'Host. • «Cliente Corporate» o «Azienda»: l'impresa, l'ente o il professionista che prenota uno o più Immobili tramite la Piattaforma per ospitare il proprio personale in trasferta. • «Tariffa Pubblicata»: il prezzo per notte dell'Unità Abitativa caricato dall'Host sulla Piattaforma, comprensivo dei servizi extra concordati.comprensivo di IVA ove dovuta. • «Commissione Valtimora»: il corrispettivo dovuto dall'Host a Valtimora per il servizio di intermediazione, pari al 15% (quindici per cento) + IVA applicabile sulla Tariffa Pubblicata per ogni notte prenotata e fruita (fatturata separatamente?). • «Importo Netto Host»: l'importo spettante all'Host per ogni prenotazione, corrispondente alla Tariffa Pubblicata al netto della Commissione Valtimora. • «Account Host»: l'area riservata della Piattaforma attraverso la quale l'Host gestisce le disponibilità, le tariffe, le prenotazioni, la documentazione fiscale collegata con il calendario di tutti gli OTA con cui la struttura ricettiva è sponsorizzata tramite il link di riferimento. • «Modulo di Adesione»: il documento sottoscritto dall'Host all'atto dell'attivazione del profilo, contenente i dati identificativi e le eventuali condizioni particolari pattuite individualmente. Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 2.1. Le presenti CGC regolano il rapporto di collaborazione commerciale tra Valtimora e l'Host per la promozione, la gestione e la mediazione di prenotazioni di alloggio di natura corporate tramite la Piattaforma. 2.2. Valtimora opera quale intermediario tecnologico e commerciale: promuove le Unità Abitative dell'Host presso Clienti Corporate, gestisce le prenotazioni e incassa il corrispettivo dal Cliente Corporate per conto dell'Host, riversando all'Host l'Importo Netto Host secondo le modalità stabilite all'Art. 6. 2.3. Valtimora non è parte del contratto di soggiorno che si costituisce tra il Cliente Corporate e l'Host. Valtimora si qualifica come fornitore di un servizio della società dell'informazione ai sensi del D.Lgs. 70/2003 e non svolge attività di tour operator né di agenzia di viaggi. 2.4. L'Host autorizza espressamente Valtimora a incassare i corrispettivi dai Clienti Corporate per suo conto e ad emettere la documentazione fiscale connessa nei termini previsti dalla normativa vigente. Art. 3 – OBBLIGHI DELL'HOST 3.1 Obblighi di disponibilità e informazione L'Host si obbliga a: • pubblicare sulla Piattaforma informazioni veritiere, accurate, complete e aggiornate relative all'Unità Abitativa, incluse descrizioni, fotografie, servizi disponibili, tariffe e ogni altra informazione rilevante per il Cliente Corporate; • garantire che l'Unità Abitativa sia disponibile nelle date indicate sulla Piattaforma e nelle condizioni descritte; • mantenere aggiornate le disponibilità sul calendario della Piattaforma, comunicando tempestivamente eventuali indisponibilità sopravvenute; • garantire standard igienico-sanitari adeguati e la conformità dell'Unità Abitativa alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e destinazione d'uso; • includere nel servizio la pulizia e il cambio della biancheria con cadenza settimanale per soggiorni di durata pari o superiore a sette (7) notti; Eventuali pulizie e/o cambi aggiuntivi saranno conteggiati separtamente. • fornire all'ospite accoglienza adeguata e assistenza durante il soggiorno per problematiche relative all'Unità Abitativa. 3.2 Conformità normativa L'Host è il solo responsabile della conformità dell'Unità Abitativa a tutte le normative applicabili (edilizio-urbanistiche, igienico-sanitarie, fiscali, autorizzative), nonché del corretto adempimento degli obblighi tributari connessi all'attività di locazione breve o alla gestione di strutture ricettive. 3.3 Divieto di bypass Per tutta la durata del presente Contratto e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, l'Host si impegna a non stipulare accordi diretti, né a intrattenere rapporti commerciali di alcun genere, con i Clienti Corporate introdotti da Valtimora, al di fuori della Piattaforma, senza il preventivo consenso scritto di Valtimora. La violazione del presente divieto comporta l'obbligo dell'Host di corrispondere a Valtimora, a titolo di penale, un importo pari al 15% (quindici per cento) del valore complessivo dei contratti stipulati direttamente con il Cliente Corporate per tutta la durata del rapporto, salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 4 – OBBLIGHI DI VALTIMORA Valtimora si obbliga a: • promuovere le Unità Abitative dell'Host sulla Piattaforma e presso la propria rete di Clienti Corporate nazionali e internazionali; • gestire le prenotazioni, riscuotere i corrispettivi dai Clienti Corporate e riversare all'Host l'Importo Netto Host nei termini previsti all'Art. 6; • fornire all'Host un Account Host per la gestione delle disponibilità, delle tariffe e delle prenotazioni; • garantire assistenza clienti 24/7 tramite messaggistica e numeri telefonici dedicati, sia per l'Host sia per il Cliente Corporate durante il soggiorno; • informare tempestivamente l'Host di ogni prenotazione confermata, di ogni modifica e di ogni cancellazione; • trattare i dati personali dell'Host e dei suoi ospiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana applicabile. Art. 5 – TARIFFE, COMMISSIONI E SCONTI 5.1. L'Host definisce autonomamente la Tariffa Pubblicata per ogni Unità Abitativa. La Tariffa Pubblicata deve essere espressa per notte, per unità, e deve riflettere il prezzo reale di listino dell'Host per soggiorni corporate. 5.2. Per ogni prenotazione confermata e fruita, Valtimora trattiene dalla somma incassata dal Cliente Corporate una Commissione pari al 15% (quindici per cento) + IVA calcolata sulla Tariffa Pubblicata per notte fruita. 5.3. Per soggiorni di durata superiore a 15 (quindici) notti consecutive nella medesima Unità Abitativa, si applica automaticamente uno sconto del 10% (dieci per cento) sulla Tariffa Pubblicata. Lo sconto non cumula con eventuali promozioni speciali pattuite per iscritto tra le Parti. 5.4. Valtimora si riserva di concordare con l'Host, mediante accordo scritto, tariffe speciali per specifici Clienti Corporate, progetti di medio-lungo periodo o volumi rilevanti di prenotazioni. 5.5. Qualsiasi modifica alle tariffe caricata dall'Host sulla Piattaforma ha effetto sulle prenotazioni successive alla modifica e non incide sulle prenotazioni già confermate. Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO ALL'HOST 6.1. Valtimora riversa all'Host l'Importo Netto Host relativo alle notti fruite nel periodo di riferimento con cadenza quindicinale, con accredito il giorno 15 e il giorno 30 di ogni mese (o il primo giorno lavorativo successivo in caso di festività o fine settimana). 6.2. Il pagamento avviene: • tramite carta di credito virtuale, ove disponibile e concordata; • ovvero mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN comunicate dall'Host nel Modulo di Adesione o aggiornate tramite l'Account Host. 6.3. Il pagamento è subordinato alla ricezione della relativa fattura (o documento fiscale equipollente) da parte dell'Host. 6.4. In caso di mancata ricezione della fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di fruizione del soggiorno, Valtimora si riserva di emettere autofattura per conto dell'Host secondo le disposizioni fiscali vigenti. 6.5. In caso di ritardato pagamento imputabile a Valtimora, si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, pari al tasso di riferimento BCE aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Art. 7 – CANCELLAZIONI E MODIFICHE DELLE PRENOTAZIONI 7.1. Le prenotazioni possono essere cancellate totalmente o parzialmente con un preavviso minimo di 72 (settantadue) ore rispetto alla data di inizio del soggiorno o dalla data di effetto della cancellazione parziale. 7.2. In caso di riduzione del numero di unità prenotate o di cancellazione anticipata di un soggiorno già in corso, il corrispettivo relativo alle 72 (settantadue) ore successive alla comunicazione di cancellazione resterà dovuto dal Cliente Corporate. Decorso tale termine, gli importi relativi alle notti non fruite non sono dovuti. Esemplificazione applicativa: se un Cliente Corporate comunica la cancellazione il giorno 6 di un mese, il corrispettivo è dovuto fino al giorno 9 del medesimo mese. Qualora l'ospite lasci l'immobile il giorno 8, è dovuta 1 notte di penale; qualora l'ospite lasci il giorno stesso della comunicazione (giorno 6), sono dovute 3 notti di penale. 7.3. Le cancellazioni devono essere effettuate tramite la Piattaforma o comunicate per iscritto al servizio di assistenza Valtimora. La data e l'ora di ricezione della comunicazione da parte di Valtimora costituisce il momento rilevante per il computo del preavviso. 7.4. In caso di cancellazione da parte dell'Host (impossibilità sopravvenuta dell'Unità Abitativa), l'Host è tenuto a informare immediatamente Valtimora e a cooperare per il reperimento di soluzioni alternative per il Cliente Corporate. L'Host risponde dei danni patiti dal Cliente Corporate in conseguenza della cancellazione imputabile all'Host. Art. 8 – ASSICURAZIONE E DANNI 8.1. L'Host è responsabile di stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del presente Contratto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla locazione e all'utilizzo dell'Unità Abitativa da parte dei Clienti Corporate, ivi inclusi i danni a cose e persone. 8.2. Ove applicabile, Valtimora potrà offrire o rendere disponibile tramite la Piattaforma una copertura assicurativa aggiuntiva per singola prenotazione. Le condizioni, i massimali e i premi di tale copertura saranno indicati sulla Piattaforma al momento della prenotazione. 8.3. L'Host si impegna a segnalare tempestivamente a Valtimora qualsiasi danno causato dai Clienti Corporate all'Unità Abitativa, entro 24 (ventiquattro) ore dalla verifica del danno e comunque entro il termine previsto dalla polizza assicurativa applicabile. 8.4. Valtimora non è responsabile per i danni subiti dall'Host o dai suoi ospiti in conseguenza di eventi o comportamenti imputabili ai Clienti Corporate o a terzi. L'Host manleva e tiene indenne Valtimora da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento o procedimento derivante dall'erogazione del servizio di alloggio. Art. 9 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTENUTI 9.1. Il marchio «VALTIMORA», il logo, il design grafico della Piattaforma e tutti i contenuti editoriali sono di proprietà esclusiva di Valtimora o dei suoi licenzianti, e sono protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale. È vietata qualsiasi riproduzione o utilizzo non autorizzato. 9.2. Caricando fotografie, descrizioni e altri contenuti relativi all'Unità Abitativa sulla Piattaforma, l'Host concede a Valtimora una licenza non esclusiva, gratuita, mondiale e per la durata del Contratto, per utilizzare tali contenuti ai fini della promozione e del funzionamento della Piattaforma. 9.3. L'Host garantisce di essere titolare o di avere i diritti necessari sui contenuti caricati e di non violare diritti di terzi. L'Host manleva Valtimora da qualsiasi pretesa relativa a violazioni di proprietà intellettuale connesse ai contenuti pubblicati. Art. 10 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE 10.1. Il presente Contratto ha durata indeterminata e decorre dalla data di attivazione dell'Account Host da parte di Valtimora, a seguito dell'accettazione delle presenti CGC. 10.2. Ciascuna Parte può recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Durante il periodo di preavviso, l'Host è tenuto a onorare tutte le prenotazioni già confermate. 10.3. Valtimora si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi: • violazione da parte dell'Host degli obblighi di cui agli Artt. 3 e 8; • violazione del divieto di bypass di cui all'Art. 3.3; • comportamento fraudolento, illecito o contrario alle disposizioni di legge; • mancato rispetto reiterato degli standard qualitativi minimi che pregiudichi la reputazione della Piattaforma; • inadempimento di obblighi economici derivanti dal presente Contratto. 10.4. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa, Valtimora procederà alla liquidazione degli Importi Netti Host maturati e non ancora corrisposti, al netto di eventuali importi dovuti dall'Host a Valtimora. Le obbligazioni di cui agli Artt. 3.3 (divieto di bypass), 8.4 (manleva) e 13 (riservatezza) sopravvivono alla cessazione del Contratto. Art. 11 – RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONI 11.1. Valtimora è responsabile esclusivamente per il corretto funzionamento della Piattaforma quale servizio tecnologico di intermediazione. Valtimora non risponde della qualità, della sicurezza, della conformità normativa o dell'adeguatezza dei servizi di alloggio erogati dall'Host. 11.2. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, Valtimora esclude qualsiasi responsabilità per: • danni diretti o indiretti derivanti da disservizi nell'Unità Abitativa imputabili all'Host; • inesattezze, incompletezze o informazioni fuorvianti caricate dall'Host sulla Piattaforma; • interruzioni temporanee della Piattaforma per manutenzione ordinaria o straordinaria pianificata, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore ove possibile; • danni derivanti da eventi di forza maggiore o cause di forza maggiore secondo la definizione di cui all'Art. 14. 11.3. La responsabilità complessiva di Valtimora nei confronti dell'Host, per qualsiasi causa, è in ogni caso limitata all'importo delle commissioni versate dall'Host a Valtimora nei 12 (dodici) mesi precedenti l'evento generatore del danno. Art. 12 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12.1. Valtimora è Titolare del trattamento dei dati personali dell'Host raccolti ai fini della gestione del presente Contratto, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 12.2. Le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e trasferimento dei dati personali sono descritte nell'Informativa Privacy integrale disponibile sulla Piattaforma, che costituisce parte integrante del presente Contratto. 12.3. Con riferimento ai dati personali degli ospiti (Clienti Corporate) trattati nell'ambito dell'erogazione del servizio di alloggio, l'Host agisce quale Titolare autonomo del trattamento e si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi gli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 GDPR. 12.4. Ove necessario ai sensi dell'art. 28 GDPR, le Parti sottoscriveranno un apposito Data Processing Agreement (DPA). Art. 13 – RISERVATEZZA 13.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali ricevute dall'altra Parte in relazione al presente Contratto (incluse tariffe negoziate, dati dei Clienti Corporate, informazioni commerciali e tecniche) e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo che la divulgazione sia richiesta dalla legge o da un'autorità competente. 13.2. L'obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione del presente Contratto per un periodo di 3 (tre) anni. Art. 14 – FORZA MAGGIORE 14.1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni contrattuali qualora tale inadempimento sia causato da eventi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili, inevitabili e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata (a titolo esemplificativo: catastrofi naturali, pandemie, atti di guerra, provvedimenti delle autorità pubbliche). 14.2. La Parte colpita dall'evento di forza maggiore è tenuta a informare tempestivamente l'altra Parte per iscritto e ad adoperarsi per limitare le conseguenze dell'evento e riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni nel più breve tempo possibile. 14.3. Se l'evento di forza maggiore si protrae per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal Contratto senza alcuna responsabilità. Art. 15 – MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 15.1. Valtimora si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare le presenti CGC in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'Host tramite email all'indirizzo registrato e/o mediante avviso pubblicato sulla Piattaforma con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche. 15.2. Il proseguimento dell'utilizzo della Piattaforma da parte dell'Host successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione integrale delle nuove condizioni. In caso di disaccordo, l'Host ha facoltà di recedere dal Contratto secondo le modalità di cui all'Art. 10.2. Art. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 16.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 16.2. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente Contratto, le Parti concordano la competenza esclusiva del Foro di Milano. 16.3. Prima di adire l'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare la risoluzione bonaria della controversia entro 30 (trenta) giorni dalla notifica scritta della stessa. Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 17.1. Il presente Contratto, unitamente al Modulo di Adesione e all'Informativa Privacy, costituisce l'integrale accordo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e sostituisce qualsiasi precedente accordo, trattativa o intesa. 17.2. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole non determina la nullità dell'intero Contratto. Le clausole nulle o inefficaci si intendono sostituite di diritto dalle disposizioni di legge applicabili. 17.3. La mancata o ritardata esercizio da parte di Valtimora di un diritto previsto dal presente Contratto non costituisce rinuncia a tale diritto. 17.4. Il presente Contratto è redatto in lingua italiana, che costituisce la versione ufficiale e vincolante. 17.5. Tutte le comunicazioni formali devono essere effettuate per iscritto. Per le comunicazioni aventi valore legale formale è richiesto l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) o della raccomandata A/R. L'indirizzo PEC di Valtimora è: ____________@pec.it Art. 18 – APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Host, dopo aver letto e compreso il testo integrale delle presenti CGC, dichiara di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole: Clausola Oggetto Art. 3.3 Divieto di bypass clienti e penale del 15% Art. 8.4 Manleva integrale dell'Host verso Valtimora Art. 9.3 Manleva per violazioni di proprietà intellettuale Art. 10.3 Risoluzione immediata del Contratto da parte di Valtimora Art. 11.2 e 11.3 Limitazioni della responsabilità di Valtimora e massimale risarcitorio Art. 15.1 Modifica unilaterale delle CGC da parte di Valtimora con preavviso di 15 giorni Art. 16.2 Foro esclusivo di Milano per le controversie L'Host approva specificamente ex artt. 1341–1342 c.c. le clausole di cui all'Art. 18:
Dichiaro di aver letto, compreso e di approvare specificamente tutte le clausole sopra elencate.
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